FF 2004 1293
Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI)
Legge federale Progetto sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI)
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 1° marzo 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042, decreta:
I La legge del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue:
Art. 7 Previdenza 1 Fino all’età di 65 anni, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza in materia di vecchiaia, invalidità e decesso. 2 La Confederazione versa il contributo a:
a. un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP); o b. un istituto di previdenza individuale vincolata. 3 Se non può essere versato, o può essere versato solo in parte, a un istituto di cui al capoverso 2, la corrispondente parte del contributo di previdenza è trasferita alla cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato. 4 Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e decesso, per quanto non possa ottenere indennità equivalenti da altre istituzioni di previdenza professionale o, se esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a). 5 L’ordinanza dell’Assemblea federale disciplina i dettagli.