FF 2004 11

Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia

Termine di referendum: 22 aprile 2004

Legge federale sull’erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia

del 19 dicembre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20032, decreta:

Art. 1 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari annui alla Fondazione Bibliomedia nei limiti dei crediti stanziati. 2 L’Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Art. 2 La Fondazione sottopone ogni anno per approvazione al Dipartimento federale dell’interno il preventivo, il rapporto di gestione e il consuntivo.

Art. 3 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.

3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003 Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003 Il presidente: Max Binder Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 13 gennaio 20043 Termine di referendum: 22 aprile 2004