FF 2004 1933

Decreto federale concernente un credito quadro per misure di promozione civile della pace nell'ambito del DDPS

Decreto federale concernente un credito quadro per misure di promozione civile della pace nell’ambito del DDPS

del 16 dicembre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 20032 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20023, decreta:

Art. 1 1 Per la promozione civile della pace nell’ambito del DDPS, al Consiglio federale è accordato un credito quadro dell’importo massimo di 180 milioni di franchi per gli anni 2004–2007. 2 Il Consiglio federale stabilisce la specificazione dettagliata dei singoli crediti d’impegno.

Art. 2 I crediti di pagamento sono approvati dal Parlamento con il preventivo annuale.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2003 Consiglio degli Stati, 2 ottobre 2003 Il presidente: Max Binder Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz