FF 2004 4017
Codice delle obbligazioni (CO) (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione)
Codice delle obbligazioni Disegno (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione) (CO)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20041, decreta:
I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:
Art. 663b titolo marginale IV. Allegato
1 In generale
Art. 663bbis (nuovo) 2. Indicazioni 1 Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare, supplementari per le società con nell’allegato del bilancio, tutte le retribuzioni da esse direttamente o azioni quotate in indirettamente corrisposte a: borsa a. Retribuzioni 1. i membri attuali e gli ex membri del consiglio d’amministrazione, nonché le persone loro vicine; 2. le persone cui il consiglio d’amministrazione ha o aveva delegato in tutto o in parte la gestione (direzione), nonché le persone loro vicine.
2 Sono ritenute retribuzioni in particolare:
1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti; 2. le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d’affari e le altre forme di partecipazione al risultato dell’esercizio; 3. le prestazioni in natura; 4. l’attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d’opzione; 5. le indennità di partenza;
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6. le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e le altre forme di garanzia; 7. la rinuncia a crediti; 8. le spese da cui deriva il diritto a prestazioni previdenziali o che accrescono l’entità di tali prestazioni; 9. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari. 3 Vanno inoltre indicati tutti i mutui e gli altri crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali e agli ex membri del consiglio d’amministrazione e della direzione, nonché alle persone loro vicine. 4 Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere: 1. l’importo totale corrisposto al consiglio d’amministrazione e l’importo percepito da ciascun membro, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione; 2. l’importo totale corrisposto alla direzione e l’importo massimo percepito da un singolo membro, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione. 5 Le retribuzioni e i crediti concessi alle persone vicine vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi delle persone vicine. Per il rimanente, sono applicabili per analogia le norme sulle retribuzioni e i crediti concessi ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione.
Art. 663c titolo marginale e cpv. 3 (nuovo) b. Partecipazioni 3 Vanno dichiarati anche le partecipazioni alla società e i diritti di conversione e di opzione detenuti da ciascun membro attuale o ex membro del consiglio d’amministrazione e della direzione, nonché dalle persone a lui vicine, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione.
Art. 663d titolo marginale V. Rapporto annuale
Art. 663e titolo marginale VI. Conto di gruppo 1. Allestimento obbligatorio
Art. 663h titolo marginale VII. Protezione e adeguamento
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Art. 664 titolo marginale VIII. Valutazione 1. Spese di costituzione, d’aumento del capitale e d’organizzazione
II La legge del 24 marzo 20003 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 6a cpv. 6 6 Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia alle aziende con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Sono eccettuate le società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società sono applicabili gli articoli 663bbis e 663c capoverso 3 del Codice delle obbligazioni4.
III 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 RS 172.220.1 4 RS 220
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