FF 2004 4769
Legge federale che modifica il decreto federale concernente il progetto FERROVIA 2000
Legge federale Disegno che modifica il decreto federale concernente il progetto FERROVIA 2000
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20041, decreta:
I Il decreto federale del 19 dicembre 19862 concernente il progetto FERROVIA 2000 è modificato come segue:
Titolo Legge federale concernente il progetto FERROVIA 2000
Ingresso visti gli articoli 23, 26 e 36 della Costituzione federale3,
Art. 3a cpv. 1 1 La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui rimborsabili condizionalmente, soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile, oppure sotto forma di contributi a fondo perso.
Art. 4 1 Il presente decreto, di obbligatorietà generale4, sottostà al referendum facoltativo.
2 Esso5 entra in vigore trascorso inutilizzato il termine di referendum o al momento dell’accettazione in votazione popolare. 3 Esso6 ha effetto sino all’attuazione del progetto FERROVIA 2000.
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 81, 87 e 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 4 Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101). 5 Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101). 6 Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).
Progetto FERROVIA 2000. LF
II La legge federale del 4 ottobre 19747 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:
Art. 4a cpv. 4 Abrogato
III 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2005.