FF 2005 6035
Decreto federale che approva la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e i suoi Protocolli contro la tratta di persone e contro il traffico di migranti
Decreto federale Disegno che approva la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, il Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e il Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 20052, decreta:
Art. 1
1 Sono approvati:
a. la Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale; b. il Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini; c. il Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.
Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).