FF 2005 783
Legge federale sul programma di sgravio 2004
A Legge federale Disegno sul programma di sgravio 2004
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 20041, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1 Legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto
federale della proprietà intellettuale (LIPI) Art. 2 cpv. 2 2 Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all’Istituto; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.
Art. 4 cpv. 3 3 Presenta al Consiglio federale una domanda d’approvazione riguardante il regolamento delle tasse.
Art. 12 I mezzi d’esercizio dell’Istituto sono composti dalle tasse riscosse per l’esecuzione dei compiti derivanti dalla sovranità nonché dalle rimunerazioni per prestazioni di servizi.
Art. 13 cpv. 2 e art. 15 Abrogati
2 Legge del 4 ottobre 19913 sui PF
Art. 3a Collaborazione con terzi Nell’ambito del mandato di prestazioni e delle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costituire società, partecipare a società oppure collaborare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti.
Art. 34abis Capitale di dotazione (nuovo) 1 La Confederazione assegna al complesso dei PF e degli istituti di ricerca un capitale di dotazione non rimunerato. 2 Il Consiglio dei PF ripartisce il capitale di dotazione fra i singoli PF e gli istituti di ricerca.
Art. 35b Fondi 1 Il Consiglio dei PF disciplina la gestione dei fondi di proprietà dei PF e degli istituti di ricerca nei limiti della presente legge e del mandato di prestazioni. 2 Esso decide sull’assegnazione dei fondi e delle riserve:
a. ai singoli PF e agli istituti di ricerca; b. ai beni amministrativi o ai beni patrimoniali. 3 Per il trasferimento dei beni amministrativi nei beni patrimoniali, occorre il consenso del Dipartimento federale delle finanze. 4 L’assegnazione di cui al capoverso 2 da parte del Consiglio dei PF è esente da imposte e da tasse. 5 Se un fondo ritorna di proprietà della Confederazione, il capitale di dotazione di cui all’articolo 34abis capoverso 1 si riduce nella misura del valore reale del fondo al momento del suo trasferimento al PF o all’istituto di ricerca.
Titolo prima dell’art. 40dbis Sezione 3a: Disposizioni transitorie relative alla modifica del … (nuovo)
Art. 40dbis (nuovo) 1 Il Consiglio federale designa in un inventario i fondi e i diritti reali limitati nonché i rapporti giuridici obbligatori ad essi collegati che devono essere trasferiti ai PF e agli istituti di ricerca. 2 I fondi e i diritti reali limitati sono valutati nell’inventario in base al valore reale al momento del trasferimento.
3 Essi costituiscono sino a concorrenza dell’importo di 3 miliardi di franchi il capitale di dotazione di cui all’articolo 34abis capoverso 1. 4. Fondo nazionale svizzero 80 100 5. Ricerca 20 20 20 6. Settore dell’asilo e dei rifugiati 31 80 102 7. Costruzione delle strade nazionali 88 100 8. Manutenzione delle strade nazionali 25 35 9. Contributi generali a favore delle strade 57 58 59 10. Convenzione sulle prestazioni 25 25 25 Confederazione-FFS SA 11. Traffico viaggiatori regionale 30 40 12. Agricoltura 95 60 60
3 Il Consiglio federale può effettuare spostamenti tra i tagli previsti nei capoversi 1 numero 6 e 1bis numero 2, purché non venga superato il limite di spesa di 15,398 miliardi di franchi per gli anni 2005–2008.
Legge federale del 21 giugno 19965 sull’imposizione degli oli minerali Art. 17 cpv. 3 e 18 cpv. 2 Abrogati
Legge federale del 19 giugno 19926 sull’assicurazione militare Art. 2 cpv. 3, primo periodo7 3 Gli assicurati secondo il capoverso 2 hanno diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21. …
Art. 4 cpv. 1, secondo periodo 1 … A determinate condizioni, risponde anche per lesioni dentarie (art. 18a) e per danni materiali (art. 57).
Art. 18a (nuovo) Cure dentarie 1 In caso di lesioni dentarie, l’obbligo di prestazione dell’assicurazione militare si fonda sull’articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 19948 sull’assicurazione malattie. 2 L’assicurazione militare assume inoltre i costi delle cure dentarie causate da un infortunio (art. 4 LPGA9) durante il servizio.
Art. 28 cpv. 2, primo periodo 2 In caso di incapacità totale al lavoro l’indennità giornaliera corrisponde all’80 per cento del guadagno assicurato. …
Art. 29 cpv. 3 e 3bis (nuovo)
3 Sull’indennità giornaliera devono essere pagati contributi:
a. all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; b. all’assicurazione per l’invalidità; c. al regime delle indennità per perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile; d. se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione. 3bis I contributi sono interamente a carico dell’assicurazione militare.
5 RS 641.61 6 RS 833.1 7 Nella versione del 19 dic. 2003; RU 2004 1644 8 RS 832.10 9 RS 830.1
Art. 40 cpv. 2, primo periodo Nel caso di invalidità totale, la rendita annua d’invalidità corrisponde all’80 per cento del guadagno annuo assicurato. …
Art. 49 cpv. 4 4 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a 20 000 franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza, all’evoluzione dei prezzi.
Art. 51 cpv. 4, secondo periodo 4 … Se un assicurato, che non beneficiava di una rendita d’invalidità o di vecchiaia dell’assicurazione militare, muore dopo aver raggiunto l’età che dà diritto all’AVS, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.
Disposizioni transitorie relative alla modifica del … 1 Le rendite d’invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell’integrità non ancora decise al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, sono stabilite secondo il nuovo diritto. 2 Le indennità giornaliere e le rendite d’invalidità, di riformazione professionale e per menomazione dell’integrità corrisposte al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge continuano a essere versate secondo il diritto anteriore. Sono fatti salvi il nuovo calcolo dell’indennità giornaliera in caso di modificazione del grado di incapacità al lavoro e la revisione ai sensi dell’articolo 17 LPGA10 o dell’articolo 50.
6. Legge del 25 giugno 198211 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Titolo prima dell’art. 120 Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Art. 120, rubrica Casse riconosciute
Art. 120a (nuovo) Partecipazione della Confederazione negli anni 2006–2008 In deroga all’articolo 90a, negli anni 2006–2008 la partecipazione della Confederazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,12 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.