FF 2005 2463
Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2004 modificato)
Decreto federale Disegno sull’acquisto di materiale d’armamento (Programma d’armamento 2004 modificato)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 aprile 20052, decreta:
Art. 1 1 È approvato l’acquisto di materiale d’armamento così come proposto nel messaggio del 13 aprile 2005 (Programma d’armamento 2004 modificato). 2 Per l’acquisto del materiale d’armamento è stanziato un credito di impegno di 409 milioni di franchi secondo l’elenco dei crediti d’impegno recato in appendice.
Art. 2 1 I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
2 I crediti di pagamento per l’acquisto del materiale d’armamento gravano la rubrica 525.3230.002, «Materiale d’armamento, difesa».
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell’acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Appendice
Elenco dei crediti d’impegno
Progetti Crediti d’impegno fr.
– Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni 268 000 000 – Logistica 11 000 000 – Protezione e mascheramento 35 000 000 – Effetto delle armi (parte relativa all’istruzione) 95 000 000
Totale del credito d’impegno del programma d’armamento 2004 modificato 409 000 000