FF 2005 3849
Decreto federale sul finanziamento della garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA
Decreto federale sul finanziamento della garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA
del 1° giugno 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale1; visto l’articolo 16 del decreto del 4 ottobre 19912 sul transito alpino; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20043, decreta:
Art. 1 Per finanziare la garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA è autorizzato un credito di 15 milioni di franchi dal Fondo per grandi progetti ferroviari.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 28 febbraio 2005 Consiglio degli Stati, 1° giugno 2005 La presidente: Thérèse Meyer Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz