FF 2006 2401

Codice delle obbligazioni. (Diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili) (Disegno)

Codice delle obbligazioni Disegno (Diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 ottobre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 1° marzo 20062, decreta:

I Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:

Art. 40g (nuovo) I. Godimento a 1 Con il contratto concernente il godimento a tempo parziale di beni tempo parziale di beni immobili immobili, una persona operante a titolo professionale o commerciale Oggetto e campo (offerente) cede, contro rimunerazione, a una persona fisica non d’applicazione operante nel quadro della propria attività professionale o commerciale (consumatore) il diritto di godimento di beni immobili per periodi determinati e periodicamente ricorrenti. 2 Le disposizioni seguenti si applicano anche al contratto:

a. concernente il godimento a tempo parziale di beni immobili concluso da un consumatore con un altro consumatore; b. concernente la permuta o l’alienazione di diritti di godimento a tempo parziale concluso fra un consumatore e un offerente.

Art. 40h (nuovo) Forma e 1 Il contratto è fatto nella forma scritta, salvo che la legge non preveda contenuto del contratto la forma autentica. 2 Esso deve contenere i seguenti elementi:

a. l’identità e il domicilio delle parti; b. il contenuto esatto dei diritti di godimento a tempo parziale; c. la durata del contratto; d. la data in cui hanno effetto i diritti di godimento a tempo parziale e i periodi durante i quali potranno essere esercitati;

e. la descrizione e l’ubicazione degli immobili sui quali vengono concessi i diritti di godimento a tempo parziale e le strutture comuni a disposizione; f. per le costruzioni non ultimate, lo stato di avanzamento dei lavori, il termine per il completamento e le relative garanzie, in particolare per il rimborso, in caso di mancato completamento, degli importi già versati; g. i servizi a disposizione quali l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua e dell’elettricità, il riscaldamento e la raccolta di rifiuti; h. gli obblighi di manutenzione e di riparazione dell’offerente; i. il prezzo per l’esercizio dei diritti di godimento a tempo parziale, gli oneri connessi all’utilizzazione degli impianti comuni nonché la natura e l’importo delle spese accessorie a carico del consumatore; j. la clausola secondo cui nessun’altra spesa può essere addebitata al consumatore in relazione con il godimento e con le prestazioni previste nel contratto; k. l’indicazione se è data o no al consumatore la possibilità di concludere un contratto di permuta o di alienazione dei diritti di godimento a tempo parziale e, eventualmente, i relativi costi; l. il diritto di revocare il contratto nonché le condizioni e il termine per esercitare detto diritto; m. la data e il luogo della firma del contratto. 3 Qualora gli elementi di cui al capoverso 2 siano contenuti in clausole statutarie o regolamentari, il contratto dichiara salva una successiva modifica; il consumatore viene informato delle modalità di modifica. 4 Il consumatore riceve una copia scritta e datata del contratto.

5 I contratti di cui all’articolo 40g capoversi 1 e 2 lettera a sono nulli se non sono stipulati secondo la forma prevista nel capoverso 1 e non contengono gli elementi di cui al capoverso 2 lettere a, b, f, i–m. Se mancano gli elementi di cui al capoverso 2 lettere c–e, g, h, sono interpretati nel senso che avrebbe potuto aspettarsi, in buona fede, la parte che ha acquistato i diritti di godimento a tempo parziale. 6 I contratti secondo l’articolo 40g capoverso 2 lettera b devono contenere gli elementi di cui al capoverso 2 lettere a, l, m e tutti i costi della permuta o dell’alienazione. Se manca uno di questi elementi o l’indicazione dei costi, i contratti sono nulli.

Minoranza I (Thanei, Gyr, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Marty Kälin, Menétrey-Savary, Rechsteiner-Basel, Vischer) 2 Esso deve contenere i seguenti elementi:

j. la clausola secondo cui nessun’altra spesa può essere addebitata al consumatore; Minoranza II (Baumann J. Alexander, Miesch, Pagan) 2 Esso deve contenere i seguenti elementi:

l. stralciare

Art. 40i (nuovo) Diritto di revoca 1 Il consumatore può revocare per scritto entro 10 giorni la proposta di stipulazione del contratto o la dichiarazione di accettazione. Il termine di revoca decorre dal giorno seguente quello in cui il consumatore ha ricevuto una copia scritta del contratto. 2 Il termine è osservato se la dichiarazione di revoca è consegnata alla posta entro il decimo giorno. 3 In caso di revoca, si applica l’articolo 40f. In particolare, le parti non possono far valere nessuna pretesa di risarcimento dei costi causati dalla stipulazione del contratto o dalla revoca. Minoranza I (Garbani, Aeschbacher, Gyr, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Marty Kälin, Menétrey-Savary, Rechsteiner-Basel, Thanei, Vischer) 1 … entro 14 giorni … … è consegnata alla posta entro il quattordicesimo giorno. Minoranza II (Baumann J. Alexander, Miesch, Pagan) stralciare (intero articolo) Minoranza I (Garbani, Gyr, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Marty Kälin, Menétrey-Savary, Rechsteiner-Basel, Thanei, Vischer) Art. 40ibis (nuovo) Diritto di rinuncia 1 Il consumatore può rinunciare al suo diritto di godimento dopo tre anni, mediante comunicazione all’offerente con preavviso di tre mesi prima della scadenza del contratto. 2 Gli articoli 267 e 267a si applicano per analogia.

Minoranza II, sussidiaria alla minoranza I (Thanei, Garbani, Gyr, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Marty Kälin, Menétrey-Savary, Rechsteiner-Basel, Vischer) Art. 40ibis (nuovo) Diritto di rinuncia 1 Ilconsumatore può rinunciare al suo diritto di godimento dopo cinque anni, mediante comunicazione all’offerente con preavviso di tre mesi prima della scadenza del contratto. 2 Gli articoli 267 e 267a si applicano per analogia.

Art. 40j (nuovo) Pagamento Disposizioni contrattuali che prevedono il pagamento parziale o totale del prezzo o dei costi prima della scadenza del termine di revoca sono nulle.

Art. 40k (nuovo) Risoluzione di 1 La revoca del contratto concernente l’acquisto di diritti di godimento contratti di credito a tempo parziale di beni immobili risolve qualsiasi contratto di credito concluso dal consumatore con l’offerente per finanziare l’acquisto. È parimenti nullo il contratto di credito concluso con terzi, se il credito è stato accordato sulla base di un accordo tra il terzo e l’offerente. 2 L’articolo 16 capoverso 3 primo periodo della legge federale del 23 marzo 20014 sul credito al consumo è applicabile.

II

Modifica del diritto vigente La legge federale del 19 dicembre 19865 contro la concorrenza sleale è modificata come segue:

Art. 3a (nuovo) Diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili 1 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili e non informa circa: a. l’identità e il domicilio delle parti e del proprietario nonché la qualità giuridica della persona con la quale il consumatore tratta; b. il contenuto preciso dei diritti di godimento a tempo parziale; c. la descrizione e l’ubicazione degli immobili sui quali vengono concessi diritti di godimento a tempo parziale e le strutture comuni a disposizione;

4 RS 221.214.1 5 RS 241

d. per le costruzioni non ultimate, lo stato di avanzamento dei lavori, il termine per il completamento e le relative garanzie, in particolare per il rimborso, in caso di mancato completamento, degli importi già versati; e. i servizi a disposizione quali l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua e dell’elettricità, il riscaldamento e la raccolta di rifiuti; f. gli obblighi di manutenzione e di riparazione dell’offerente; g. il prezzo per l’esercizio dei diritti di godimento a tempo parziale, gli oneri connessi all’utilizzazione degli impianti comuni nonché la natura e l’importo delle spese accessorie a carico del consumatore; h. il fatto che il consumatore può o non può concludere un contratto di permuta o di alienazione dei diritti di godimento a tempo parziale e i relativi costi; i. il diritto di revocare il contratto nonché le condizioni e il termine per esercitare il diritto di revoca. 2 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre la possibilità di permuta o di alienazione di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili e non informa sui relativi costi. 3 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili ed esige dal consumatore acconti sul prezzo o sui costi. Minoranza I (Baumann J. Alexander, Miesch, Pagan) 1 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili e non informa circa: i. stralciare Minoranza II (Thanei, Garbani, Gyr, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Menétrey- Savary, Rechsteiner-Basel, Vischer) 4 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque aliena diritti di godimento a tempo parziale con metodi di vendita aggressivi.

Art. 23 primo periodo Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 3a, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. …

III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.