FF 2006 2827
Legge federale sulla concessione di un contributo d'investimento al Museo svizzero dei trasporti
Legge federale Disegno sulla concessione di un contributo d’investimento al Museo svizzero dei trasporti
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20062, decreta:
Art. 1 1 Entro i limiti dei crediti autorizzati, la Confederazione può concedere al Museo svizzero dei trasporti un contributo d’investimento per la realizzazione di un progetto edilizio. 2 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d’impegno per gli anni 2008–2011.
Art. 2 Il contributo d’investimento è versato soltanto se: a. il Cantone e la Città di Lucerna partecipano al finanziamento del progetto edilizio del Museo svizzero dei trasporti nella misura di almeno 5 milioni di franchi ciascuno; b. l’economia privata partecipa al finanziamento del progetto edilizio del Museo svizzero dei trasporti nella misura di almeno 20 milioni di franchi; c. i mutui bancari necessari per gli investimenti edilizi sono stati concessi in forma giuridicamente vincolante; d. le necessarie autorizzazioni di costruzione sono state concesse.
Art. 3 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 È valida fino al 31 dicembre 2011.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.