FF 2006 3245

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i posti di giudice del Tribunale federale

Ordinanza dell’Assemblea federale Progetto concernente i posti di giudice presso il Tribunale federale

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 1 capoverso 5 della legge federale del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 21 febbraio 20062; visto il parere del Consiglio federale del 17 marzo 20063, decreta:

Art. 1 Posti di giudice 1 Il Tribunale federale si compone di 38 giudici ordinari.

2 Si compone inoltre di 19 giudici non di carriera.

Minoranza I (Marty, Berset, Bonhôte) 1 Il Tribunale federale si compone di 41 giudici ordinari.

Minoranza II (Hess Hans, Germann) 1 Il Tribunale federale si compone di 35 giudici ordinari.

Art. 2 Controlling e rapporto 1 Il Tribunale federale istituisce una procedura di controlling che fornisce alla commissione parlamentare competente informazioni su: a. il numero degli inserti trattati dai singoli giudici ordinari e dai singoli giudici non di carriera, nonché sul numero degli inserti ai quali questi giudici hanno partecipato; b. la funzione svolta dai giudici nel trattamento dei singoli inserti; c. il tempo impiegato dai giudici al trattamento di un inserto; d. i compiti attribuiti ai cancellieri nel trattamento dei singoli inserti. 2 Nel suo rapporto sulla gestione il Tribunale federale si pronuncia sull’evoluzione della mole di lavoro e, in generale, sui risultati del controlling.

Posti di giudice presso il Tribunale federale. O del AF

Art. 3 Disposizione transitoria dell’articolo 1 Se, nel momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, il numero di giudici stabilito nell’art. 1 è inferiore al numero dei giudici eletti in virtù della legge del 16 dicembre 19434 sull’organizzazione giudiziaria, i posti che si liberano non sono riassegnati finché non sia stato raggiunto il numero stabilito dall’art. 1. Anche se tale numero non è raggiunto, una riassegnazione è possibile se è necessaria per garantire il funzionamento del Tribunale federale dal profilo delle competenze specialistiche dei giudici e della rappresentanza delle lingue ufficiali.

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità 1 La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale. 2 Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

4 RS 173.110 5 RS 173.110; RU 2006 ... (FF 2005 3643)