FF 2006 3603
Decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 2007–2010
Decreto federale Disegno sul limite di spesa per il finanziamento dell’infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 2007–2010
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 capoverso 4 della legge del 20 marzo 19981 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS); visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20062, decreta:
Art. 1 Per le indennità e gli investimenti nel settore infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere FFS nel periodo 2007–2010 è approvato un limite di spesa di 5880 milioni di franchi.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.