FF 2006 469
Decreto federale sul credito d'impegno per l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone
Decreto federale Disegno sul credito d’impegno per l’armonizzazione dei registri ufficiali di persone
del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20052, decreta:
Art. 1 Per il finanziamento dell’armonizzazione dei registri ufficiali di persone è approvato un credito quadro di 15 820 000 franchi per la durata di cinque anni. Il periodo di credito decorre dal 1° gennaio 2006.
Art. 2 Nell’ambito delle misure da adottare per l’armonizzazione dei registri ufficiali di persone possono essere stanziate spese per il personale a carico del credito quadro non superiori a 8 460 000 franchi (contributi dei datori di lavoro inclusi) per il periodo di credito di cui all’articolo 1.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.