FF 2006 575

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

Decreto federale Disegno che approva e attua la Convenzione dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento

del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20052, decreta:

Art. 1 1 La Convenzione dell’Aia del 1° luglio 19853 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento è approvata. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 La legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato (LDIP) è modificata come segue:

Art. 21 Titolo marginale e cpv. 1, 3 e 4 II. Sede e stabile 1 Per le società e per i trust ai sensi dell’articolo 149a la sede vale organizzazione delle società e domicilio. dei trust 3 È considerato sede di un trust il luogo della sua amministrazione designato nelle disposizioni del trust in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui il trust è amministrato effettivamente. 4 La stabile organizzazione di una società o di un trust si trova nello Stato dove la società o il trust ha la sede o una succursale.

Approvazione della Convenzione dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento. DF

Titolo prima dell’art. 149a Capitolo 9a (nuovo): I trust

Art. 149a I. Definizione Per trust s’intendono i trust istituiti con atto giuridico ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1° luglio 19855 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, indipendentemente dal fatto che siano stati provati per iscritto conformemente all’articolo 3 della Convenzione.

Art. 149b II. Competenza 1 Per gli affari inerenti al diritto dei trust è determinante la proroga di foro conformemente alle disposizioni del trust. La scelta o una relativa abilitazione contenuta nelle disposizioni va osservata soltanto se effettuata in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. L’articolo 5 capoverso 2 si applica per analogia. 2 Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se:

a. una parte, il trust o un trustee ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pattuito; o b. una parte rilevante dei beni posti in trust si trova in Svizzera. 3 In assenza di una proroga di foro valida o se in base a quest’ultima al tribunale pattuito non spetta la competenza esclusiva, sono competenti i tribunali svizzeri a. del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto; b. della sede del trust; o c. del luogo della stabile organizzazione, per le azioni fondate sull’attività di una stabile organizzazione in Svizzera. 4 In caso di controversie inerenti alla responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti è inoltre possibile intentare azione presso i tribunali svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere esclusa con una proroga di foro.

5 RS …; RU ... (FF 2006 579)

Approvazione della Convenzione dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento. DF

Art. 149c III. Diritto 1 Il diritto applicabile ai trust è regolato dalla Convenzione dell’Aia applicabile del 1° luglio 19856 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento. 2 Il diritto applicabile designato dalla Convenzione è determinante anche per i trust per i quali, in virtù dell’articolo 5 della Convenzione, la stessa non è applicabile o, in virtù dell’articolo 13 della Convenzione, non vi è obbligo di riconoscimento.

Art. 149d IV. Disposizioni 1 Se il patrimonio posto in trust comprende beni iscritti a nome dei speciali concernenti la pubbli- trustee nel registro fondiario, nel registro del naviglio o nel registro cità aeronautico, l’esistenza di un rapporto di trust può essere oggetto di una menzione. 2 I rapporti di trust inerenti a diritti immateriali registrati in Svizzera, sono iscritti su domanda nei rispettivi registri. 3 L’esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte unicamente sui beni in trust.

Art. 284b

B. Fallimento di In caso di fallimento di un trustee, i beni posti in trust vengono segreun trustee gati dalla massa del fallimento, previo prelevamento delle pretese del trustee su di essi.

Art. 4 1 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.). 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle leggi federali elencate negli articoli 2 e 3.

7 RS 281.1 8 RS 291