FF 2007 6785
Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2008–2011
Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2008–2011
del 20 settembre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20072, decreta:
Art. 1 1 È stanziato un limite di spesa di 1579,6 milioni di franchi per i sussidi d’esercizio secondo l’articolo 18 della legge del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali (LSUP). 2 L’importo è ripartito nel modo seguente:
2008: 370 milioni di franchi; 2009: 375 milioni di franchi; 2010: 410 milioni di franchi; 2011: 424,6 milioni di franchi.
Art. 2 Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.
Art. 3 Per il periodo 2008–2011 è stanziato un credito d’impegno di 125 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti secondo l’articolo 18 LSUP.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 19 giugno 2007 Consiglio nazionale, 20 settembre 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker