FF 2007 6805

Decreto federale che definisce il programma pluriennale della Confederazione 2008–2015 concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (NPR)

Decreto federale che definisce il programma pluriennale della Confederazione 2008–2015 concernente l’attuazione della Nuova politica regionale (NPR)

del 26 settembre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 14 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulla politica regionale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta:

Art. 1 Priorità promozionali (componente 1 della NPR) Il programma pluriennale della Confederazione concernente l’attuazione della Nuova politica regionale contiene, nell’ordine, le seguenti priorità tematiche promozionali: a. prima priorità: 1. interconnettere sistemi a valore aggiunto orientati all’esportazione, allo scopo di intensificare l’innovazione e la commercializzazione, 2. sostenere il cambiamento strutturale del turismo; b. seconda priorità: 1. interconnettere e rafforzare le imprese sanitarie e di formazione organizzate secondo i criteri di mercato, 2. sfruttare il potenziale d’esportazione del settore energetico, 3. incrementare la produzione di valore aggiunto generato dallo sfruttamento delle risorse naturali, 4. incrementare la produzione di valore aggiunto dell’economia agricola sui mercati aperti.

Art. 2 Contenuti promozionali (componente 1 della NPR) Per realizzare le priorità promozionali di cui all’articolo 1, sono promossi i seguenti elementi (contenuti promozionali): a. le attività nel settore preconcorrenziale; b. le attività nel settore sovraziendale; c. le infrastrutture volte a creare valore aggiunto;

Programma pluriennale 2008–2015 della Confederazione concernente l’attuazione della Nuova politica regionale (NPR). DF

d. l’interconnessione interregionale e internazionale; e. le istituzioni e le riforme istituzionali.

Art. 3 Misure di accompagnamento (componenti 2 e 3 della NPR) Per il periodo 2008–1015 sono stabilite le seguenti priorità per quanto riguarda le misure di accompagnamento di cui all’articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale: a. rafforzare la cooperazione a livello federale tra i settori della politica regionale e altri compiti federali con l’obiettivo di creare sinergie e di realizzare progetti comuni (componente 2); b. promuovere regioni che hanno particolari problemi (componente 2); c. istituire e amministrare un sistema di gestione di conoscenze e di qualificazione volto a promuovere lo sviluppo regionale (componente 3).

Art. 4 Regole di selezione I contenuti promozionali definiti nella convenzione di programma conclusa tra la Confederazione e i Cantoni devono consentire di: a. raccogliere le sfide centrali poste dalle regioni montane, dalle aree rurali in generale e dalle regioni di frontiera e di accompagnare attivamente il cambiamento strutturale in queste regioni; b. contribuire a rafforzare la capacità delle regioni di fornire prestazioni economiche esportabili secondo il principio «base d’esportazione» grazie alle misure promosse dalla Confederazione in virtù delle convenzioni di programma concluse con i Cantoni. Per esportazione ai sensi del presente articolo s’intende un trasferimento di beni o di servizi fuori dalla regione, dal Cantone o dalla Svizzera; c. tener conto delle realtà di mercato e dei potenziali che ne risultano.

Art. 5 Disposizione finale Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 5 giugno 2007 Consiglio nazionale, 26 settembre 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker