FF 2007 1329
Decreto federale sui crediti secondo la legge sull'aiuto alle università per gli anni 2008–2011 (12° periodo di sussidio)
C Decreto federale Disegno sui crediti secondo la legge sull’aiuto alle università per gli anni 2008–2011 (12° periodo di sussidio)
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge dell’8 ottobre 19992 sull’aiuto alle università (LAU); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20073, decreta:
Art. 1 Periodo di sussidio Il dodicesimo periodo di sussidio secondo la LAU si estende dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011.
Art. 2 Sussidi di base 1 Per il dodicesimo periodo di sussidio è stanziato un limite di spesa di 2271,9 milioni di franchi per i sussidi di base secondo l’articolo 14 LAU. 2 L’importo è ripartito nel seguente modo:
2008: 549,8 milioni di franchi; 2009: 559,7 milioni di franchi; 2010: 565,4 milioni di franchi; 2011: 597,0 milioni di franchi.
Art. 3 Impiego dei mezzi 1 Lo 0,5 per cento al massimo dei crediti di pagamento annui può essere utilizzato per il monitoraggio e la statistica, le valutazioni e i mandati peritali. 2 Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.
Crediti secondo la legge sull’aiuto alle università negli anni 2008–2011. DF
Art. 4 Sussidi agli investimenti Per il dodicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d’impegno di 290 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti secondo l’articolo 18 LAU.
Art. 5 Sussidi subordinati a progetti Per il dodicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d’impegno di 250 milioni di franchi per i sussidi subordinati a progetti secondo l’articolo 20 LAU. Nell’assegnazione dei mezzi, si tiene conto in particolare del risanamento del portafoglio.
Art. 6 Referendum Il presente decreto non sottostà a referendum.