FF 2007 1337

Decreto federale che stanzia crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 2008–2011

G Decreto federale Disegno sullo stanziamento di crediti secondo l’articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 2008–2011

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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 10 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca (LR); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20073, decreta:

Art. 1 Centri di ricerca e servizi scientifici ausiliari 1 Per gli anni 2008–2011 è stanziato un limite di spesa di 106,2 milioni di franchi per sostenere i centri di ricerca e i servizi scientifici ausiliari secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettere b e c LR. 2 L’1 per cento al massimo dei crediti di pagamento annui può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.

Art. 2 Centro svizzero di elettronica e di microtecnica (CSEM) Per gli anni 2008–2011 è stanziato, secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera c LR, un limite di spesa di 80 milioni di franchi per sostenere il Centro svizzero di elettronica e di microtecnica (CSEM).

Art. 3 Registro dei tumori e ricerca applicata sul cancro Per gli anni 2008–2011 è stanziato, secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettere b e c LR, un limite di spesa di 23,6 milioni di franchi per sostenere il Registro svizzero dei tumori e l’Istituto svizzero di ricerca applicata sul cancro (ISAC).

Art. 4 Referendum Il presente decreto non sottostà a referendum.