FF 2007 1357
Legge federale concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero
P Legge federale Disegno concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 61a capoverso 2 e 65 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20072, decreta:
Art. 1 1 Nell’ambito dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare sussidi per i seguenti progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero: a. Server svizzero per l’educazione; b. Monitoraggio dell’educazione; c. Valutazione delle competenze dei giovani (PISA). 2 L’Assemblea federale stanzia il limite di spesa per un periodo pluriennale mediante decreto federale semplice.
Art. 2 I sussidi sono versati soltanto se: a. i Cantoni partecipano per metà al finanziamento dei progetti comuni; b. il mandato e le prestazioni inerenti ai progetti comuni sono disciplinati in modo vincolante da contratti di prestazioni.
Art. 3 1 L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è incaricato dell’esecuzione della presente legge. 2 Esso collabora con i servizi federali interessati, nonché con i Cantoni e conclude i necessari contratti di prestazioni.
Sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero. LF
Art. 4 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2011.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.