FF 2007 307
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)
Legge federale Disegno sulle finanze della Confederazione (LFC)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20061, decreta:
I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’articolo 37a (nuovo) Sezione 6: Blocco di crediti e levata del blocco
Art. 37a (nuovo) Blocco di crediti Mediante il decreto federale concernente il bilancio preventivo, l’Assemblea federale può bloccare parzialmente: a. i crediti d'impegno; b. i limiti di spesa; c. i crediti a preventivo, nella misura in cui comportino spese.
Art. 37b (nuovo) Levata del blocco 1 Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente un blocco di crediti deciso dall’Assemblea federale, qualora: a. una grave recessione lo esiga; o b. debbano essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante. 2 La levata di un blocco di crediti secondo il capoverso 1 lettera a sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale.