FF 2007 4311
Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN)
Termine di referendum: 11 ottobre 2007
Legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN)
del 22 giugno 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 90 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 20062, decreta:
Sezione 1: Organizzazione e compiti
Art. 1 Organizzazione 1 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ispettorato) è un ente federale di diritto pubblico avente personalità giuridica propria. 2 Esso si organizza in modo autonomo e tiene la sua propria contabilità.
3 La sua gestione si fonda sui principi dell’economia aziendale. Nell’adempimento dei compiti la sicurezza nucleare è prioritaria rispetto agli aspetti finanziari. 4 Il Consiglio federale determina la sede dell’Ispettorato.
Art. 2 Compiti 1 L’Ispettorato adempie i compiti attribuitigli conformemente alla legislazione sull’energia nucleare, alla legislazione sulla radioprotezione, alla legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose. 2 Esso partecipa all’elaborazione di atti normativi nei settori di cui al capoverso 1 e rappresenta la Svizzera nei consessi internazionali. 3 Può sostenere progetti di ricerca in materia di sicurezza nucleare.
4 Può coinvolgere terzi per svolgere determinati compiti.
Art. 3 Servizi L’Ispettorato può fornire servizi ad autorità estere in cambio di un compenso conforme alle condizioni del mercato e tale almeno da coprire i costi, purché tale attività non comprometta l’adempimento tempestivo dei suoi compiti.
Art. 4 Garanzia della qualità 1 Il Consiglio federale definisce le esigenze fondamentali quanto alla garanzia della qualità da parte dell’Ispettorato. 2 L’Ispettorato fa verificare periodicamente da un ente esterno la qualità dell’adempimento dei compiti e dei servizi prestati e provvede a garantire la qualità a lungo termine.
Sezione 2: Organi
Art. 5 Organi Gli organi dell’Ispettorato sono: a. il consiglio dell’Ispettorato; b. la direzione; c. l’organo di revisione.
Art. 6 Consiglio dell’Ispettorato 1 Il consiglio dell’Ispettorato è l’organo di vigilanza interno e strategico.
2 Il consiglio dell’Ispettorato è composto di cinque a sette membri specialisti. È nominato per un periodo di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte. 3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell’Ispettorato e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri del consiglio dell’Ispettorato non sono autorizzati a esercitare un’attività commerciale né ad assumere una funzione federale o cantonale che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza. 4 Il Consiglio federale stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio dell’Ispettorato. L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio dell’Ispettorato. 5 Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare il mandato ai membri del consiglio dell’Ispettorato. 6 Il consiglio dell’Ispettorato ha i seguenti compiti:
a. definisce gli obiettivi strategici a scadenza quadriennale; b. propone al Consiglio federale le indennità che la Confederazione deve versare;
c. emana il regolamento d’organizzazione; d. emana il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale; e. emana il regolamento sulle tasse, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale; f. emana le disposizioni d’applicazione delegate all’Ispettorato dal Consiglio federale; g. elegge il direttore e gli altri membri della direzione; h. sorveglia la gestione amministrativa e l’attività di vigilanza; i. è responsabile per una sufficiente garanzia della qualità e un’adeguata gestione aziendale dei rischi; j. istituisce una revisione interna e provvede al controllo interno; k. approva il preventivo e il conto annuale; l. allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla vigilanza, al grado di garanzia della qualità e allo stato degli impianti nucleari, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell’organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione. 7 Il Consiglio dell’ispettorato può delegare alla direzione la competenza di concludere singoli affari.
Art. 7 Direzione 1 La direzione è l’organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.
2 Le sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
a. emanare decisioni e assumere la responsabilità delle perizie; b. elaborare le basi per le decisioni del consiglio dell’Ispettorato e rendergli conto periodicamente, o senza indugio in caso di eventi particolari; c. assumere il personale; d. adempiere tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo. 3 Il regolamento interno disciplina i particolari.
Art. 8 Organo di revisione 1 L’organo di revisione è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. Può essere rieletto per un quadriennio supplementare. Il Consiglio federale può revocargli il mandato per gravi motivi. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’indennità dovuta all’organo di revisione.
3 L’indipendenza, l’oggetto e la portata della verifica effettuata dall’organo di revisione si basano sui principi del diritto della società anonima concernenti l’ufficio di revisione.
Sezione 3: Personale
Art. 9 Condizioni d’assunzione 1 L’Ispettorato assume il suo personale secondo il diritto pubblico.
2 Il consiglio dell’Ispettorato fissa retribuzione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nel regolamento del personale. L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale si applica per analogia al salario dei membri della direzione e del personale remunerato in modo paragonabile, nonché alle altre condizioni contrattuali concordate con queste persone.
Art. 10 Cassa pensioni La previdenza professionale del personale è retta dalla legislazione in materia di Cassa pensioni della Confederazione.
Sezione 4: Finanziamento e finanze
Art. 11 Emolumenti e tasse di vigilanza L’Ispettorato riscuote emolumenti e tasse di vigilanza fondandosi sull’articolo 83 della legge federale del 21 marzo 20035 sull’energia nucleare e sull’articolo 42 della legge federale del 22 marzo 19916 sulla radioprotezione.
Art. 12 Indennità La Confederazione indennizza l’Ispettorato per le prestazioni da essa commissionate.
Art. 13 Tesoreria 1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità dell’Ispettorato nell’ambito della sua tesoreria centrale. 2 L’AFF accorda all’Ispettorato prestiti a tassi d’interesse di mercato per assicurargli la liquidità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2. 3 L’AFF e l’Ispettorato convengono i dettagli di tale collaborazione.
4 RS 172.220.1 5 RS 732.1 6 RS 814.50
Art. 14 Riserve 1 Le riserve destinate a coprire i rischi di perdite ammontano almeno a un terzo del preventivo annuale. 2 Qualora l’entità delle riserve superi il preventivo annuale, gli emolumenti e le tasse di vigilanza vanno ridotti.
Art. 15 Presentazione dei conti 1 La presentazione dei conti dell’Ispettorato ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi. 2 La presentazione dei conti è retta dai principi dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si basa su standard generalmente riconosciuti. 3 Le norme in materia d’iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi in materia di presentazione dei conti devono essere espressamente indicate. 4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti dell’Ispettorato.
Art. 16 Responsabilità 1 La responsabilità dell’Ispettorato, dei suoi organi, del suo personale e delle persone incaricate dall’Ispettorato è retta dalla legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità, fatto salvo il capoverso 2. 2 L’Ispettorato e le persone da esso incaricate sono responsabili soltanto se:
a. hanno violato importanti doveri d’ufficio; e b. i danni non sono riconducibili a importanti violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza dell’Ispettorato.
Art. 17 Esenzione fiscale L’Ispettorato è esentato da tutte le imposte dirette federali, cantonali o comunali.
Sezione 5: Indipendenza e vigilanza
Art. 18 1 L’Ispettorato esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.
2 L’Ispettorato sottostà alla vigilanza del Consiglio federale; quest’ultimo dà scarico al consiglio dell’Ispettorato. 3 Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l’alta vigilanza del Parlamento.
Sezione 6: Procedura e tutela giurisdizionale
Art. 19 Procedura amministrativa La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.
Art. 20 Tutela giurisdizionale 1 L’impugnazione delle decisioni dell’Ispettorato è retta dalla legislazione sull’amministrazione della giustizia federale. 2 L’Ispettorato è legittimato a ricorrere al Tribunale federale.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 21 Trasferimento di diritti e obblighi 1 Il Consiglio federale determina il momento in cui l’Ispettorato acquisisce la personalità giuridica. A contare da tale data, esso subentra alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN). 2 Il Consiglio federale specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all’Ispettorato, fissa la data dell’entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura. Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e da emolumenti. 3 Qualora i fondi necessari per l’adempimento dei compiti dell’Ispettorato non siano ancora disponibili all’entrata in vigore della presente legge, l’Ispettorato può disporre dei crediti e delle prestazioni riservati alla DSN nel preventivo della Confederazione.
Art. 22 Trasferimento dei rapporti di lavoro I rapporti di lavoro del personale della DSN sono trasferiti all’Ispettorato al momento dell’entrata in vigore della presente legge e a contare da tale data sottostanno al suo diritto in materia di personale.
Art. 23 Datore di lavoro competente
1 L’Ispettorato è considerato datore di lavoro competente per i beneficiari di rendita:
a. che sono affiliati alla DSN; e b. le cui rendite di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti provenienti dalla previdenza professionale hanno iniziato a decorrere nella Cassa pensioni della Confederazione prima dell’entrata in vigore della presente legge.
2 L’Ispettorato è parimenti considerato datore di lavoro competente qualora una rendita di invalidità inizi a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma l’incapacità al lavoro, la cui causa ha condotto all’invalidità, risalga a prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 24 Disposizioni d’esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Può autorizzare l’Ispettorato a emanare disposizioni d’esecuzione relative all’organizzazione, al personale e alla contabilità.
Art. 25 Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:
1 Legge federale del 16 dicembre 19949 sugli acquisti pubblici
Art. 2 cpv. 1 lett. e
1 Alla presente legge sottostanno:
e. l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.
2 Legge federale del 21 marzo 200310 sull’energia nucleare
Art. 70 cpv. 1
1 Sono autorità di vigilanza:
a. in materia di sicurezza nucleare interna ed esterna, l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare conformemente alla legge federale del 22 giugno 200711 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare; b. altri organi designati dal Consiglio federale. Art. 71 Commissione per la sicurezza nucleare 1 Il Consiglio federale nomina una Commissione per la sicurezza degli impianti nucleari; essa si compone di cinque a sette membri. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti d’indipendenza dei membri. 2 La Commissione, organo consultivo dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, del Dipartimento e del Consiglio federale: a. esamina questioni di principio in materia di sicurezza; b. collabora ai lavori legislativi nel settore della sicurezza nucleare.
9 RS 172.056.1 10 RS 732.1 11 RS …; FF 2007 4311
3 La Commissione può, a destinazione del Consiglio federale e del Dipartimento, esprimere il proprio parere in merito a perizie dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare. Si pronuncia anche sulle questioni che il Consiglio federale, il Dipartimento o l’Ufficio federale le sottopongono per parere.
Art. 26 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007 Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 3 luglio 200712 Termine di referendum: 11 ottobre 2007
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