FF 2007 4955

Legge federale sulla prescrizione dell'azione penale in caso di reati commessi su fanciulli (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare)

Legge federale Disegno sulla prescrizione dell’azione penale in caso di reati commessi su fanciulli (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 123 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 20072, decreta:

I Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1 Codice penale3

Art. 97 cpv. 2 e 4 2 In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, come pure di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), la prescrizione dell’azione penale decorre dal giorno in cui la vittima compie o avrebbe compiuto diciotto anni. 4 La prescrizione dell’azione penale in caso di reati di cui al capoverso 2 è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del … del presente Codice e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

Prescrizione dell’azione penale in caso di reati commessi sui fanciulli. LF

2 Codice penale militare del 13 giugno 19274

Art. 55 cpv. 2 e 4 2 In caso di reati secondo gli articoli 115–117, 121 e 153–155 e 157, commessi su fanciulli minori di sedici anni, come pure di atti sessuali con fanciulli (art. 156), la prescrizione dell’azione penale decorre dal giorno in cui la vittima compie o avrebbe compiuto diciotto anni. 4 La prescrizione dell’azione penale in caso di reati di cui al capoverso 2 è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del … del presente Codice e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

4 RS 321.0