FF 2007 5267
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani)
Legge federale Disegno sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Misure per agevolare la presenza sul mercato del lavoro dei lavoratori anziani)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071, decreta:
I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Capitolo 5a: Agevolazione della presenza sul mercato del lavoro dei lavoratori anziani
Art. 33a (nuovo) Mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato 1 Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità che, previa richiesta dell’interessato, per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni il cui salario diminuisce di al massimo un terzo, la previdenza sia mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato. 2 Il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato può essere previsto per al massimo sette anni e non oltre l’età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento. 3 La parità dei contributi di cui all’articolo 66 capoverso 1 della presente legge e all’articolo 331 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni3 non è applicabile ai contributi destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. A tal fine il regolamento non può prevedere contributi del datore di lavoro se non con il suo consenso.
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Misure per agevolare la presenza dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro). LF
Art. 33b (nuovo) Esercizio di un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità che, su richiesta dell’assicurato, la previdenza sia protratta fino alla conclusione dell’attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.
Art. 49 cpv. 2 n. 1 2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti: 1. la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o red-
II
Modifica del diritto vigente Gli atti normativi qui appresso sono modificate come segue:
1 Se l’11a revisione dell’AVS non entra in vigore al più tardi contemporaneamente
alla presente modifica di legge, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all’età di pensionamento nonché alla riscossione anticipata e al rinvio della prestazione di vecchiaia. 2 Se la modifica di legge concernente l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente modifica di legge, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all’età di pensionamento.
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Misure per agevolare la presenza dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro). LF