FF 2007 5291
Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (Disegno)
Legge federale Disegno sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
Abrogazione del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20071, decreta:
I
Articolo unico La legge federale del 16 dicembre 19832 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) è abrogata.
II
Disposizioni transitorie 1 I negozi giuridici che sottostavano all’obbligo d’autorizzazione della LAFE ma che sino all’entrata in vigore dell’abrogazione della LAFE non sono ancora stati eseguiti o che non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato diventano efficaci. 2 Gli oneri connessi ad autorizzazioni o decisioni di accertamento del non assoggettamento ai sensi della LAFE e del diritto previgente3 decadono, ad eccezione di quelli giusta il capoverso 3, con l’entrata in vigore dell’abrogazione della LAFE; gli oneri menzionati nel registro fondiario sono cancellati d’ufficio. 3 Gli oneri connessi ad autorizzazioni per l’acquisto di unità d’abitazione in un apparthotel giusta l’articolo 10 LAFE ed il diritto previgente4 rimangono efficaci per dieci anni a partire dall’entrata in vigore dell’abrogazione della LAFE. Trascorso