FF 2007 725
Decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri
Decreto federale Disegno che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC); visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20062, decreta:
Sezione 1: Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse
Art. 1 Contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti (art. 4 LPFC)
Il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a 1 258 997 955 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
Art. 2 Contributo di base della Confederazione (art. 4 LPFC)
Il contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse ammonta a 1 798 568 507 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
Sezione 2: Determinazione dei mezzi finanziari per la compensazione degli oneri
Art. 3 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell’aggravio geotopografico (art. 7 LPFC)
La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all’anno per il quadriennio a contare dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
Contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. DF
Art. 4 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell’aggravio sociodemografico (art. 8 LPFC)
La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all’anno per il quadriennio a contare dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 5 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.