FF 2008 6635

Decreto federale sull'iniziativa popolare «Per il divieto di esportare materiale bellico»

Decreto federale Disegno sull’iniziativa popolare «per il divieto di esportare materiale bellico»

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico», depositata il 21 settembre 20072; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 20083, decreta:

Art. 1 1 L’iniziativa popolare del 21 settembre 2007 «per il divieto di esportare materiale bellico» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il seguente tenore:

I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 107 cpv. 3 (nuovo) 3 (La Confederazione) Sostiene e promuove gli sforzi internazionali nel settore del disarmo e del controllo degli armamenti. Art. 107a (nuovo) Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali

1 Sono vietati l’esportazione e il transito dei beni seguenti:

a. materiale bellico, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni; b. beni militari speciali; c. beni immateriali, comprese le tecnologie, di importanza fondamentale per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione di beni di cui alle lettere a e b, salvo che siano accessibili al pubblico o servano alla ricerca scientifica fondamentale. 2 Sono esclusi dal divieto di esportazione e di transito gli apparecchi per lo sminamento umanitario nonché le armi da sport e le armi da caccia incontestabilmente

Iniziativa popolare «per il divieto di esportare materiale bellico». DF

riconoscibili come tali e che in quella versione non siano anche armi da combattimento, e le relative munizioni. 3 È esclusa dal divieto l’esportazione di beni di cui al capoverso 1 da parte di autorità federali, cantonali o comunali sempre che i beni restino di loro proprietà e siano utilizzati da chi presta servizio per loro conto, e vengano successivamente reimportati. 4 La mediazione e il commercio di beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono vietati se il destinatario ha sede o domicilio all’estero.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell’art. 107a (Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali) 1 La Confederazione sostiene, durante dieci anni dopo l’accettazione dell’iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico» da parte del Popolo e dei Cantoni, le regioni e gli impiegati colpiti dalle conseguenze dei divieti di cui all’articolo 107a. 2 Dopo l’accettazione degli articoli 107 capoverso 3 e 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non sono più rilasciate nuove autorizzazioni per le attività di cui all’articolo 107a.

Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.