FF 2008 7217
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)
Termine di referendum: 22 gennaio 2009
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)
Modifica del 3 ottobre 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 20071, decreta:
I La legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 4 lett. f 4 Sono misure preventive:
f. le misure atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive,
Art. 24a cpv. 2, frase introduttiva 2 Nel sistema d’informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:
Art. 24b Abrogato
Art. 24c cpv. 1 lett. a 1 Una persona può essere assoggettata, per un periodo determinato, al divieto di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:
Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF
a. essa è colpita da un divieto di accedere a un’area determinata, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e
Art. 24d e 24e Abrogati
Art. 24f Età minima Le misure secondo l’articolo 24c sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i 12 anni.
Art. 24g Effetto sospensivo Il ricorso contro una decisione sulle misure secondo l’articolo 24c ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l’autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.
Art. 24h Abrogato
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 14 ottobre 20083 Termine di referendum: 22 gennaio 2009
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