FF 2008 7877

Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)

Legge federale Disegno sulla radiotelevisione (LRTV)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 26 novembre 20081, decreta:

I La legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 lett. b e c

1 È vietata la pubblicità per:

b. le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 19323 sull’alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; c. abrogata

Art. 14 cpv. 2 Abrogato

II 1 La presente modifica sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.