FF 2008 7877
Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)
Legge federale Disegno sulla radiotelevisione (LRTV)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 26 novembre 20081, decreta:
I La legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 1 lett. b e c
1 È vietata la pubblicità per:
b. le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 19323 sull’alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; c. abrogata
Art. 14 cpv. 2 Abrogato
II 1 La presente modifica sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.