FF 2008 1987

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari)

Termine di referendum: 10 luglio 2008

Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari)

Modifica del 20 marzo 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20071, decreta:

I La legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 51

Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento

Titolo prima dell’art. 57

Capitolo 3: Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari Sezione 1: Consulenza esterna

Art. 57, rubrica e cpv. 2 Abrogati

Titolo prima dell’art. 57a Sezione 2: Commissioni extraparlamentari

Art. 57a Scopo 1 Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale nell’adempimento dei loro compiti. 2 Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.

Art. 57b Condizioni Può essere istituita una commissione extraparlamentare qualora l’adempimento dei compiti: a. richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l’Amministrazione federale non dispone; b. richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate; o c. debba avvenire mediante un’unità dell’Amministrazione federale decentralizzata non vincolata a istruzioni.

Art. 57c Istituzione 1 Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un’unità dell’Amministrazione federale centrale oppure da un’organizzazione o persona esterna all’Amministrazione federale. 2 Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri. 3 I membri rimangono in funzione quattro anni.

4 Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare.

Art. 57d Verifica La ragion d’essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale.

Art. 57e Composizione 1 Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.

2 Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d’età e i gruppi d’interesse. 3 I dipendenti dell’Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.

Art. 57f Indicazione delle relazioni d’interesse 1 Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d’interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d’esecuzione. 2 Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d’interesse non può essere nominato membro di una commissione.

Art. 57g Indennizzo 1 Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per l’indennizzo dei membri delle commissioni. 2 L’importo degli indennizzi è di pubblico dominio.

Titolo prima dell’art. 57h Capitolo 4: Trattamento dei dati

Art. 57h

II L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008 Consiglio nazionale, 20 marzo 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 1° aprile 20083 Termine di referendum: 10 luglio 2008

3 FF 2008 1987

Allegato (cifra II)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I I seguenti atti normativi sono abrogati: 1. Legge federale del 20 marzo 19704 concernente la garanzia dei rischi degli investimenti; 2. Decreto federale del 9 ottobre 19705 concernente il limite massimo complessivo per la garanzia dei rischi degli investimenti.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1 Legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia

della sicurezza interna

Art. 9 Abrogato

2 Legge federale del 24 marzo 20007 concernente la promozione

dell’immagine della Svizzera all’estero

Art. 1 cpv. 2 2 L’adempimento di questo compito compete al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Art. 2 Compiti 1 Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l’immagine della Svizzera all’estero; procura loro le informazioni necessarie all’adempimento dei rispettivi compiti.

4 RU 1970 1130 e 2006 2197, n. 148 dell’allegato 5 RU 1970 1267 6 RS 120 7 RS 194.1

2 Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un’immagine realistica e positiva della Svizzera all’estero. 3 Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati. 4 Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici. 5 Può promuovere l’immagine della Svizzera all’estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate. 6 Può affidare l’esecuzione di compiti particolari a terzi, all’interno o all’esterno dell’Amministrazione federale; vigila sull'adempimento di tali compiti. 7 Pubblica un rapporto annuale.

Art. 3 Finanziamento 1 Gli altri compiti sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.

2 La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.

Art. 4–6, 8 e 9 cpv. 2 e 3 Abrogati

3. Legge federale del 20 marzo 19818 sul lavoro a domicilio

Art. 18 Abrogato

Art. 19 Obbligo del segreto Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull’esecuzione sono tenute al segreto d’ufficio.

Art. 20 Disposizioni esecutive Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate.

8 RS 822.31

4. Legge federale del 6 ottobre 19959 sul servizio civile sostitutivo

Art. 43 cpv. 3 Abrogato

5. Legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 109 cpv. 1, primo e secondo periodo 1 Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un Consiglio di amministrazione composto di 11 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati. …

6. Legge federale del 20 giugno 198011 sull’osservazione congiunturale

Art. 4 Abrogato

9 RS 824.0 10 RS 831.10 11 RS 951.95