FF 2008 4577

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»

Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»

del 13 giugno 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», depositata il 1° marzo 20062; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 20073, decreta:

Art. 1 1 L’iniziativa popolare del 1° marzo 2006 «Per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 123b (nuovo) Imprescrittibilità dell’azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi L’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.

Art. 2 L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.

Consiglio nazionale, 13 giugno 2008 Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008 Il presidente: André Bugnon Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab