Oggetto parlamentare: Panoramica FTP (ZEB) (07.082)

FF 2009 5015

Decreto federale concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria

Decreto federale concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria

del 17 dicembre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 11 della legge federale del 20 marzo 20092 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (LSIF); visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20073, decreta:

Art. 1 1 Per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria è stanziato un credito complessivo di 5400 milioni di franchi (prezzi e stato del progetto 2005, senza rincaro né imposta sul valore aggiunto). 2 Il credito complessivo è suddiviso fra i seguenti crediti d’impegno:

Investimenti in mio. Fr.

a. Misure secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a LSIF 700 b. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera a 10 c. Misure secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LSIF 4 420 d. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera c 20 e. Misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF) 250

Totale 5 400

Art. 2 Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può in particolare: a. adeguare il credito complessivo al rincaro comprovato e all’imposta sul valore aggiunto; b. effettuare spostamenti esigui tra i crediti d’impegno menzionati nell’articolo 1 capoverso 2.

Credito complessivo per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria. DF

Art. 3 1 I costi già accumulati per la progettazione delle misure di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono addebitati retroattivamente al credito di pianificazione della seconda tappa di FERROVIA 2000 e, pertanto, al credito complessivo di cui all’articolo 1 capoverso 1. 2 Nel contempo i seguenti crediti d’impegno sono ridotti come segue:

a. il credito d’impegno per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 4 del decreto federale del 20 dicembre 19994 concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000 è ridotto di 15 milioni di franchi; b. il credito d’impegno per la ricerca e lo sviluppo tecnologico di cui all’articolo 4 del decreto federale I dell’11 dicembre 20025 concernente il preventivo per il 2003 è ridotto di 16 milioni di franchi.

Art. 4 1 Il presente decreto non sottostà a referendum.

2 Entra in vigore contemporaneamente alla LSIF.

Consiglio degli Stati, 5 giugno 2008 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2008 Il presidente: Christoffel Brändli La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

4 FF 2000 126 5 FF 2003 97