FF 2009 7299
Decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011
Decreto federale Disegno che libera i crediti per il programma Traffico d’agglomerato a partire dal 2011
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 7 capoversi 3 e 4 della legge federale del 6 ottobre 20061 sul fondo infrastrutturale; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 novembre 20092, decreta:
Art. 1 Dal credito bloccato destinato ai miglioramenti delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati (art. 1 cpv. 2 lett. c del decreto federale del 4 ottobre 20063 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale) sono liberati 1510,62 milioni di franchi (livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi).
Art. 2 1 Per i singoli agglomerati valgono le aliquote di contribuzione e i contributi massimi secondo la seguente tabella (livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi):
Programma d’agglomerato Aliquota di Contributi massimi contribuzione della [in mio. fr.] Confederazione [%]
Zurigo – finanziamento progetti 50 282,33 urgenti – programma 35 121,42 Berna 35 148,93 Biel/Bienne 40 20,88 Burgdorf 40 3,74 Interlaken 40 5,14 Thun 40 45,22 Lucerna 35 45,90 Zugo 40 63,20
Liberazione dei crediti per il programma Traffico d’agglomerato a partire dal 2011. DF
Programma d’agglomerato Aliquota di Contributi massimi contribuzione della [in mio. fr.] Confederazione [%]
Bulle 35 9,27 Aareland 40 32,24 Soletta 40 10,40 Basilea 40 85,70 Sciaffusa 40 33,78 Obersee 30 11,00 Coira 40 11,07 Argovia-Est 40 55,66 Frauenfeld 35 7,51 Lugano 30 27,45 Mendrisiotto 35 19,40 Losanna-Morges 40 164,96 Yverdon 35 17,25 Briga–Visp–Naters 40 4,85 Réseau urbain neuchâtelois 35 16,97 Ginevra 40 186,05 Delémont 40 5,93
Totale 1510,62 Riserva (rimane bloccata) 1930,38
2 L’aliquota di contribuzione per un agglomerato vale anche per le singole misure previste nel programma d’agglomerato. 3 Il momento e l’entità degli impegni assunti dipendono dai mezzi disponibili nel fondo infrastrutturale.
Art. 3 1 Il presente decreto non sottostà a referendum.