FF 2009 3923
Decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero nell'ambito dell'operazione NAVFOR Atalanta dell'Unione europea (Disegno)
Decreto federale Disegno sull’impiego dell’esercito in servizio d’appoggio all’estero nell’ambito dell’operazione NAVFOR Atalanta dell’Unione europea
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 3 febbraio 19951 sull’esercito e sull’amministrazione militare; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 20092, decreta:
Art. 1 L’impiego di un effettivo massimo di 30 militari in servizio d’appoggio alla protezione di navi del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e di navi mercantili svizzere nell’ambito dell’operazione multinazionale NAVFOR Atalanta dell’Unione europea è approvato.
Art. 2 La durata dell’impiego è limitata al 30 giugno 2010.
Art. 3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere l’accordo di partecipazione all’operazione Atalanta con l’Unione europea e gli accordi internazionali necessari all’esecuzione di tale accordo.
Art. 4 Il Consiglio federale può decidere in qualsiasi momento di porre fine all’impiego. Ne informa le Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza delle due Camere conformemente agli articoli 150 e 152 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.
Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.