FF 2010 6919

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

C Legge Disegno sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20011; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 13 ottobre 20102, decreta:

I Le legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:

Art. 10a Portavoce del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale. 2 Il portavoce del Consiglio federale:

a. informa l’opinione pubblica su incarico del Consiglio federale; b. fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all’informazione e alla comunicazione; c. coordina le attività d’informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

Art. 12a (nuovo) Obbligo d’informare 1 I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione informano regolarmente il Consiglio federale dei loro affari e in particolare dei rischi e dei problemi connessi. 2 Il Consiglio federale può esigere dai suoi membri e dal cancelliere della Confederazione determinate informazioni.

Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

Art. 22 Supplenza 1 Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro.

2 Ciascun membro del Consiglio federale provvede affinché in caso di avvenimenti imprevisti il suo supplente sia messo a conoscenza in modo rapido ed esaustivo degli affari importanti e delle questioni da decidere. 3 Ciascun membro del Consiglio federale e il rispettivo supplente provvedono a trasmettere con diligenza gli affari.

Art. 23 Delegazioni del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri. 2 Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità svizzere o estere oppure con privati. Non hanno poteri decisionali. 3 Le delegazioni informano regolarmente il Consiglio federale delle loro deliberazioni. 4 Le delegazioni dispongono di una segreteria che, in particolare, mette a verbale le loro deliberazioni e gestisce la documentazione.

Art. 32 lett.c Il Cancelliere della Confederazione: c. coopera alla preparazione e all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale ed è responsabile della messa a verbale e della stesura delle decisioni;

Titolo prima dell’art. 45a (nuovo) Sezione 4: Segretari di Stato

Art. 45a (nuovo) Nomina e funzione 1 Il Consiglio federale può nominare segretari di Stato i direttori degli uffici o dei gruppi responsabili di settori di competenza importanti di un dipartimento. Gli uffici o i gruppi diretti da un segretario di Stato possono portare la designazione di Segreteria di Stato. 2 I segretari di Stato sostengono e sgravano i capi di dipartimento soprattutto nei contatti con l’estero e con l’Assemblea federale.

Art. 46 Conferimento temporaneo del titolo di «segretario di Stato» Il Consiglio federale può conferire temporaneamente il titolo di «segretario di Stato» a persone dell’Amministrazione federale che, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello.

Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

II La legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 160 cpv. 1bis (nuovo) e 2 1bis I membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare da segretari di Stato, salvo che l’importanza politica dell’oggetto da trattare non richieda la presenza di un membro del Consiglio federale. 2 D’intesa con il presidente della commissione, i consiglieri federali possono farsi rappresentare da altre persone al servizio della Confederazione.

III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

4 RS 171.10

Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione