FF 2010 7567
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale
Ordinanza dell’Assemblea federale Progetto concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 20102, decreta:
Art. 1 Stato di ebrietà L’inattitudine alla guida dovuta all’influsso dell’alcol (stato di ebrietà) è in ogni caso dimostrata se il conducente presenta: a. una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,5 per mille; b. una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata; oppure c. nell’organismo una quantità di alcol che determina la concentrazione nel sangue di cui alla lettera a.
Art. 2 Concentrazioni di alcol qualificate Sono considerate qualificate: a. una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,8 per mille; oppure b. una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,4 milligrammi per litro di aria espirata.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 20033 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.