FF 2010 3641
Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)
Legge federale Progetto sulla circolazione stradale (LCStr)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 4 maggio 20101; visto il parere del Consiglio federale del 4 giugno 20102, decreta:
I La legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l’assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore, dai velocipedi o dai mezzi simili a veicoli.
Art. 18 cpv. 1 e 2 1 I velocipedi devono essere conformi alle prescrizioni.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla costruzione e l’equipaggiamento dei velocipedi e dei loro rimorchi.
Art. 25 cpv. 2 lett. h Abrogata
Art. 70 Velocipedi La responsabilità civile dei ciclisti è disciplinata dal Codice delle obbligazioni4.
Art. 72 cpv. 4, secondo periodo, e 5 4 … L’autorità che concede il permesso d’organizzare la manifestazione stabilisce, secondo le circostanze, la copertura minima d’assicurazione; per le manifestazioni
Legge federale sulla circolazione stradale
con veicoli a motore questa non può essere, tuttavia, inferiore a quella dell’assicurazione ordinaria. … 5 Se a un danno cagionato durante una manifestazione organizzata senza permesso deve essere sopperito dall’assicurazione ordinaria del veicolo a motore che l’ha cagionato, dal ciclista che l’ha cagionato o dalla sua assicurazione privata per la responsabilità civile, l’assicuratore o il ciclista ha diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili che sapevano o avrebbero dovuto sapere, prestando tutta la dovuta attenzione, che un’assicurazione speciale non era stata stipulata per la manifestazione.
Art. 73 cpv. 2 Abrogato
Art. 76 cpv. 2 lett. a 2 Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti:
a. copre la responsabilità per: 1. i danni causati in Svizzera da veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, nella misura in cui essi siano sottoposti all’obbligo dell’assicurazione conformemente alla presente legge; 2. i danni che ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli causano in Svizzera e di cui sono responsabili, se l’autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall’autore stesso né da un’assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per lui responsabile o da un’altra assicurazione.
Art. 77 cpv. 1, primo periodo, e 3 1 Se i Cantoni rilasciano licenze di circolazione e targhe di controllo per veicoli a motore senza che sia stata stipulata l’assicurazione prescritta, essi sono civilmente responsabili, nei limiti dei minimi d’assicurazione previsti nella presente legge, dei danni per i quali sono tenuti i detentori di veicoli a motore. 3 Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia al rilascio di licenze di circolazione e di targhe di controllo da parte della Confederazione.
Art. 83 cpv. 1, primo periodo, e 3 1 L’azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’infortunio. … 3 Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge, si prescrivono in due anni dal giorno in cui la prestazione fu effettuata integralmente e il responsabile fu noto.
Legge federale sulla circolazione stradale
Art. 86 Apprezzamento delle prove Nelle vertenze relative alle pretese derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli, il giudice apprezza i fatti senza essere vincolato dalle disposizioni della procedura cantonale concernenti le prove.
Art. 97 Abuso della licenza e delle targhe 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: a. usa licenze o targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui né per il suo veicolo; b. nonostante un avvertimento dell’autorità, non restituisce le licenze o le targhe di controllo che non sono più valide o che sono state revocate; c. cede a terzi l’uso di licenze o di targhe di controllo che non sono state rilasciate per essi né per i loro veicoli; d. dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso; e. per farne uso, altera o contraffà targhe di controllo; f. usa targhe di controllo alterate o contraffatte; g. intenzionalmente, si appropria illecitamente di targhe di controllo allo scopo di usarle egli stesso o di cederne l’uso a terzi. 2 Le disposizioni speciali del Codice penale svizzero5 non sono applicabili a questi casi.
Art. 99 n. 4 Abrogato
Art. 105 cpv. 3 Abrogato
II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
5 RS 311.0
Legge federale sulla circolazione stradale