FF 2010 3787
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)
Termine di referendum: 7 ottobre 2010
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)
Modifica del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20091, decreta:
I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:
Art. 6 lett. cbis Il conto annuale della Confederazione comprende: cbis. la documentazione del capitale proprio;
Art. 33 cpv. 3 lett. c 3 Non sono necessari crediti aggiuntivi per:
c. ammortamenti non preventivati, rettificazioni di valore e accantonamenti.
Art. 35 lett. a n. 1 Abrogato
Art. 41, rubrica Prestazioni commerciali; principio
Art. 41a Prestazioni commerciali; autorizzazioni 1 In virtù della presente legge le unità amministrative seguenti possono fornire prestazioni commerciali a terzi: a. la Centrale viaggi della Confederazione;
b. il Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia; c. l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica; d. l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione. 2 Le unità amministrative autorizzate possono fornire prestazioni commerciali se queste: a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 3 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
Art. 59 cpv. 2 e 3 2 L’AFF è autorizzata a:
a. rappresentare la Confederazione per l’esazione di pretese pecuniarie contestate o la reiezione di pretese pecuniarie infondate: 1. davanti ai tribunali civili e arbitrali, 2. nella proposizione di azioni civili nel processo penale, 3. nell’ambito del diritto in materia di esecuzione e fallimento; b. rinunciare all’esazione di pretese pecuniarie contestate ove appaia che sarà infruttuosa o che il dispendio amministrativo e la spesa risulteranno sproporzionati rispetto all’ammontare litigioso; c. chiedere alle autorità competenti, comprese le autorità fiscali federali, cantonali e comunali, informazioni circa la situazione inerente al reddito e al patrimonio dei debitori in mora ai fini dell’attuazione di pretese di diritto pubblico. 3 Se non vi è alcuna prospettiva di un esito più vantaggioso per la Confederazione, a prescindere da disposizioni previste da leggi speciali, l’AFF può: a. approvare concordati; b. cedere ai debitori attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.
II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010 Consiglio nazionale, 18 giugno 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 29 giugno 20103 Termine di referendum: 7 ottobre 2010
3 FF 2010 3787
Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1 Legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale
Art. 48, rubrica Promozione della pedagogia per la formazione professionale; Istituto universitario federale per la formazione professionale (Istituto)
Art. 48a Prestazioni commerciali
1 L’Istituto può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell’economia può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
2 Legge del 18 dicembre 19925 sulla Biblioteca nazionale (LBNS)
Art. 8a Prestazioni commerciali
1 La Biblioteca nazionale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell’interno può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
3 Legge federale dell’8 marzo 19606 sulle strade nazionali (LSN)
Art. 61b Ib. Prestazioni 1 L’Ufficio può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: commerciali a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
4 Legge sul fondo infrastrutturale del 6 ottobre 20067
Art. 9 cpv. 2 2 I crediti nei confronti della Confederazione non sono remunerati.
Art. 11 cpv. 2 e 3
2 Il conto economico contempla:
a. come ricavi; 1. i versamenti di cui all’articolo 2, 2. l’attivazione delle strade nazionali in costruzione di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b, 3. l’attivazione dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati; b. come spese: 1. i prelievi per il finanziamento dei compiti di cui all’articolo 1 capoverso 2, 2. la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati.
3 Il bilancio contempla:
a. tra gli attivi: la sostanza circolante e la sostanza fissa; b. tra i passivi: il capitale di terzi e il capitale proprio.
5 Legge sull’agricoltura del 29 aprile 19988 (LAgr)
Art. 115 cpv. 2 e 147 cpv. 3 Abrogati
Art. 177b Prestazioni commerciali 1 L’Ufficio federale, le sue stazioni federali sperimentali e di ricerca (art. 114) come pure l’Istituto d’allevamento equino (art. 147) possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
6 Legge federale del 9 giugno 19779 sulla metrologia
Art. 17 lett. h Abrogata
Art. 17a Prestazioni commerciali 1 L’Ufficio federale di metrologia può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.