FF 2010 4419
Decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 2011–2012
Decreto federale Disegno sul limite di spesa per il finanziamento dell’infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 2011–2012
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 capoverso 4 della legge del 20 marzo 19981 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS); visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20102, decreta:
Art. 1 Per le indennità relative ai costi non coperti preventivati e per il finanziamento degli investimenti nel settore infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere FFS nel periodo 2011–2012 è approvato un limite di spesa di 3322 milioni di franchi.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.