FF 2011 6575

Decreto federale concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica (controprogetto all'iniziativa «Per giochi in denaro al servizio del bene comune»)

Decreto federale concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell’utilità pubblica (controprogetto all’iniziativa «Per giochi in denaro al servizio del bene comune»)

del 29 settembre 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l’iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune», depositata il 10 settembre 20092; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 20103, decreta:

I La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 106 Giochi in denaro 1 La Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro; al riguardo tiene conto degli interessi dei Cantoni. 2 Per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali. Essa riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; questa non può eccedere l’80 per cento del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 3 I Cantoni sono competenti per l’autorizzazione e la sorveglianza:

a. dei giochi in denaro accessibili a un numero illimitato di persone in diversi luoghi e il cui risultato è determinato da un’estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo, fatti salvi i sistemi di jackpot delle case da gioco; b. delle scommesse sportive; c. dei giochi di destrezza. 4 I capoversi 2 e 3 si applicano anche ai giochi in denaro offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione.