FF 2011 1845
Decreto federale I concernente il preventivo per il 2011
Decreto federale I concernente il preventivo per il 2011
del 15 dicembre 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20102, decreta:
Art. 1 Conto economico 1 Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l’esercizio 2011 è approvato. 2 Il conto economico chiude con: franchi
a. spese di 63 263 763 400 b. ricavi di 62 019 303 700 c. un’eccedenza di spese di 1 244 459 700
Art. 2 Settore degli investimenti Le uscite ed entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l’esercizio 2011 sono preventivate come segue quali elementi del conto di finanziamento: franchi
a. uscite per investimenti di 8 413 080 000 b. entrate per investimenti di 626 585 600
Art. 3 Trasferimenti di crediti 1 Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato a effettuare, d’intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale. 2 I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale delle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale loro subordinate. 3 Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d’intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro e il credito per le spese di consulenza. Questi trasferimenti non
1 RS 101 2 Pubblicato nel FF solo mediante menzione (FF 2010 5275).
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possono superare il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l’importo di 5 milioni di franchi. 4 Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate a effettuare, d’intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito d’investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l’importo di 5 milioni di franchi. 5 Il Dipartimento federale dell’interno è autorizzato a effettuare, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), trasferimenti tra il credito d’investimento dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per i provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa del settore dei PF per l’esercizio. Questi trasferimenti non possono superare il 10 per cento del credito d’investimento stanziato.
Art. 4 Uscite ed entrate Sulla base del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l’esercizio 2011 nel quadro del conto di finanziamento: franchi
a. uscite totali di 65 066 842 500 b. entrate totali di 62 422 871 100 c. un’eccedenza di uscite nel conto di finanziamento di 2 643 971 400
Art. 5 Freno all’indebitamento 1 Conformemente all’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 63 234 368 424 franchi. 2 Conformemente all’articolo 126 capoverso 3 Cost., tale importo è aumentato di 1 998 000 000 di franchi per coprire il fabbisogno finanziario eccezionale, e ammonta quindi a 65 232 368 424 franchi. 3 L’importo maggiorato è ridotto di 165 525 924 franchi a 65 066 842 500 franchi. Conformemente all’articolo 17d della legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione (LFC), tale riduzione è accreditata al conto di ammortamen-
3 RS 611.0
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Art. 6 Crediti d’impegno sottoposti al freno alle spese
1 Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno secondo elenchi speciali:
franchi
a. difesa nazionale 1 321 200 000 b. programma edilizio 2011 del settore dei PF 24 600 000 (singoli progetti) c. previdenza sociale 100 000 000 d. crediti annui di assegnazione per contributi della 144 000 000 Confederazione e mutui e. rischio di guerra in caso di voli speciali a fini 300 000 000 umanitari e diplomatici, per intervento
2 È stanziato il seguente credito aggiuntivo:
credito aggiuntivo al credito quadro per la cultura e il tempo libero di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b del decreto federale I del 18 dicembre 20074 concernente il preventivo per il 2008: franchi
a. protezione del paesaggio e conservazione dei 9 520 500 monumenti storici 3 È stanziato il seguente credito quadro: franchi
a. costruzioni dei PF 2011 143 400 000 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)
Art. 7 Crediti d’impegno non sottoposti al freno alle spese Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno secondo elenchi speciali: franchi
a. ordine e sicurezza pubblica 8 000 000 b. relazioni con l’estero – cooperazione internazionale 10 000 000 c. crediti annui di assegnazione per contributi 36 500 000 della Confederazione e mutui
Art. 8 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2011 del settore dei PF 1 Il Dipartimento federale dell’interno è autorizzato a effettuare trasferimenti tra il credito d’impegno di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b e il credito quadro per il programma edilizio 2011 del settore dei PF di cui all’articolo 6 capoverso 3.
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2 I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.
Art. 9 Promozione dell’innovazione 1 All’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è assegnato un importo di 17 milioni di franchi prelevato dal credito d’impegno di cui all’articolo 1 del decreto federale del 20 settembre 20075 sul finanziamento dell’attività della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) in ambito nazionale e internazionale negli anni 2008–2011. 2 Nel 2011 tale importo è a disposizione dell’UFFT per l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 16a capoversi 3–5 e 16d della legge federale del 7 ottobre 19836 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. Il 6 per cento al massimo dello stesso può essere impiegato per i mandati peritali, la ricerca collaterale, il coordinamento e la gestione di progetti, la valorizzazione dei risultati, le valutazioni, i compiti di monitoraggio e le pubbliche relazioni.
Art. 10 Credito quadro per le organizzazioni che concedono fideiussioni La durata di validità del decreto federale del 21 settembre 20067 concernente un credito quadro per aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è prorogata di un anno, sino alla fine del 2011.
Art. 11 Decreto federale sulla costruzione e la gestione di un impianto di deacidificazione in blocco Il decreto federale del 24 giugno 19988 sulla costruzione e la gestione di un impianto di deacidificazione in blocco di materiale di archivio e bibliotecario sull’ex terreno della Fabbrica svizzera di munizioni a Wimmis è abrogato.
Art. 12 Disposizione finale Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2010 Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2010 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
5 FF 2007 6789 6 RS 420.1 7 FF 2007 1617 8 FF 1998 2861