FF 2011 3447
Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e il Messico per evitare le doppie imposizioni
G Decreto federale Disegno che completa la Convenzione tra la Svizzera e il Messico per evitare le doppie imposizioni
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20112, decreta:
Art. 1 A complemento della Convenzione del 3 agosto 19933 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire bilateralmente con il Messico e nella forma appropriata la seguente regolamentazione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale: L’obiettivo del rinvio a informazioni che sono verosimilmente pertinenti consiste nel garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui pertinenza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente è improbabile. Sebbene le indicazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono tuttavia essere interpretate in maniera da ostacolare uno scambio efficace di informazioni.
Art. 2 1 La regolamentazione secondo l’articolo 1 significa che, in veste di Stato richiesto, la Svizzera deve accogliere una domanda di assistenza amministrativa del Messico se questo stabilisce che non si tratta di una «fishing expedition» e se: a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
Doppie imposizioni. Convenzione con il Messico. DF
2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi presso la competente autorità messicana per il riconoscimento reciproco di questa interpretazione. 3 In veste di Stato richiesto, la Svizzera osserva i principi della proporzionalità e della praticabilità nell’applicare quanto previsto nel capoverso 1 lettera b.
Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).