FF 2011 3451
Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e l'Austria per evitare la doppia imposizione
I Decreto federale Disegno che completa la Convenzione tra la Svizzera e l’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20112, decreta:
Art. 1 A complemento della Convenzione del 30 gennaio 19743 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire bilateralmente con l’Austria e nella forma appropriata la seguente regolamentazione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale: L’obiettivo del rinvio a informazioni che sono verosimilmente pertinenti consiste nel garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui pertinenza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente è improbabile. Sebbene le indicazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono tuttavia essere interpretate in maniera da ostacolare uno scambio efficace di informazioni.
Art. 2 1 La regolamentazione secondo l’articolo 1 significa che, in veste di Stato richiesto, la Svizzera deve accogliere una domanda di assistenza amministrativa dell’Austria se questa stabilisce che non si tratta di una «fishing expedition» e se: a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b. indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
Doppie imposizioni. Convenzione con l’Austria. DF
2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi presso la competente autorità austriaca per il riconoscimento reciproco di questa interpretazione. 3 In veste di Stato richiesto, la Svizzera osserva i principi della proporzionalità e della praticabilità nell’applicare quanto previsto nel capoverso 1 lettera b.
Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).