FF 2011 5371
Decreto federale che approva la Convenzione sulle munizioni a grappolo
Decreto federale Disegno che approva la Convenzione sulle munizioni a grappolo
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20112, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione del 3 maggio 20083 sulle munizioni a grappolo è approvata.
2 IlConsiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione e a dichiarare, conformemente all’articolo 18 della stessa, che l’articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione sarà applicato a titolo provvisorio fino all’entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera.
Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).