FF 2012 7399

4 – Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2013–2016

4 Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2013–2016

del 25 settembre 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta:

Art. 1 1 Per i sussidi d’esercizio è stanziato un limite di spesa di 1999 milioni di franchi.

2 L’importo è ripartito nel modo seguente:

2013: 463,9 milioni di franchi; 2014: 486,4 milioni di franchi; 2015: 511,5 milioni di franchi; 2016: 537,2 milioni di franchi.

Art. 2 Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3 Per il periodo 2013–2016 è stanziato un credito d’impegno di 150 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti.

Finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2013–2016. DF

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2012 Consiglio nazionale, 20 settembre 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz