FF 2012 1231
Decreto federale I concernente il preventivo per il 2012
Decreto federale I concernente il preventivo per il 2012
del 22 dicembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 20112, decreta:
Art. 1 Conto economico 1 Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l’esercizio 2012 è approvato. 2 Il conto economico chiude con: franchi
a. spese di 63 877 972 800 b. ricavi di 64 622 333 300 c. un’eccedenza di ricavi di 744 360 500
Art. 2 Settore degli investimenti Le uscite ed entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l’esercizio 2012 sono preventivate come segue quali elementi del conto di finanziamento: franchi
a. uscite per investimenti di 7 376 801 100 b. entrate per investimenti di 251 621 800
Art. 3 Trasferimenti di crediti 1 Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato a effettuare, d’intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale. 2 I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale delle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale loro subordinate. 3 Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d’intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro e il credito per le spese di consulenza. Questi trasferimenti non
1 RS 101 2 Non pubblicato nel FF
Preventivo per il 2012. DF I
possono superare il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l’importo di 5 milioni di franchi. 4 Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate a effettuare, d’intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito d’investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l’importo di 5 milioni di franchi. 5 Il Dipartimento federale dell’interno è autorizzato a effettuare, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), trasferimenti tra il credito d’investimento dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per i provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa del settore dei PF per l’esercizio. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del credito d’investimento stanziato.
Art. 4 Uscite ed entrate Sulla base del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l’esercizio 2012 nel quadro del conto di finanziamento: franchi
a. uscite totali di 64 130 714 900 b. entrate totali di 64 750 833 600 c. un’eccedenza di entrate nel conto di finanziamento di 620 118 700
Art. 5 Freno all’indebitamento 1 Conformemente all’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 64 565 399 685 franchi. 2 Tale importo è ridotto di 434 684 785 franchi a 64 130 714 900 franchi. Conformemente all’articolo 17d della legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione (LFC), tale riduzione è accreditata al conto di ammortamento
Art. 6 Valori di pianificazione per i gruppi di prodotti di unità amministrative GEMAP I costi e i ricavi dei gruppi di prodotti di unità amministrative GEMAP elencati nell’allegato sono stabiliti conformemente all’articolo 42 capoverso 2 LFC4.
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Art. 7 Crediti d’impegno sottoposti al freno alle spese 1 Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno secondo elenchi speciali: franchi
a. ordine e sicurezza pubblica 138 400 000 b. relazioni con l’estero – cooperazione internazionale 22 700 000 c. difesa nazionale 1 531 000 000 d. programma edilizio 2012 del settore dei PF (singoli progetti) 21 500 000 e. previdenza sociale 410 000 000 f. protezione dell’ambiente e assetto del territorio 1 820 000 000 g. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui 158 000 000 h. rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento 300 000 000 2 È stanziato il seguente credito quadro:
costruzioni dei PF 2012 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.) 78 500 000
Art. 8 Credito aggiuntivo per la CTI (promozione della ricerca e dell’innovazione) sottoposto al freno alle spese 1 Il credito d’impegno destinato alla Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) secondo l’articolo 2 capoverso 1 del decreto federale del 14 giugno 20115 sul finanziamento delle attività nazionali e internazionali nel settore dell’innovazione per il 2012 è aumentato di 7 milioni di franchi, e ammonta quindi a 128,5 milioni di franchi. 2 L’aumento è impiegato per la promozione di progetti, compresi i contributi overhead.
Art. 9 Crediti d’impegno non sottoposti al freno alle spese Sono stanziati i seguenti crediti d’impegno secondo elenchi speciali: franchi
a. ordine e sicurezza pubblica 18 400 000 b. relazioni con l’estero – cooperazione internazionale 300 000 c. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui 36 600 000
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Art. 10 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2012 del settore dei PF 1 Il Dipartimento federale dell’interno autorizzato a effettuare trasferimenti tra il credito d’impegno di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d e il credito quadro per il programma edilizio 2012 del settore dei PF di cui all’articolo 7 capoverso 2. 2 I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.
Art. 11 Disposizione finale Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2011 Consiglio nazionale, 22 dicembre 2011 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz