FF 2012 2985

3 – Decreto federale sui crediti secondo la legge sull'aiuto alle università per gli anni 2013–2016

C Decreto federale Disegno sui crediti secondo la legge sull’aiuto alle università per gli anni 2013–2016

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge dell’8 ottobre 19992 sull’aiuto alle università (LAU); visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta:

Art. 1 Sussidi di base 1 Per i sussidi di base secondo l’articolo 14 LAU è stanziato un limite di spesa di 2562,4 milioni di franchi. 2 L’importo è ripartito nel modo seguente:

2013: 598,2 milioni di franchi; 2014: 618,1 milioni di franchi; 2015: 652,7 milioni di franchi; 2016: 693,4 milioni di franchi.

Art. 2 Impiego dei mezzi 1 Lo 0,5 per cento al massimo dei crediti a preventivo annui può essere utilizzato per compiti di monitoraggio, la statistica, le valutazioni e i mandati peritali. 2 Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3 Sussidi subordinati a progetti Per i sussidi subordinati a progetti secondo l’articolo 20 LAU è stanziato un credito d’impegno di 195 milioni di franchi.

Crediti secondo la legge sull’aiuto alle università per gli anni 2013–2016. DF

Art. 4 Sussidi agli investimenti Per i sussidi agli investimenti secondo l’articolo 18 LAU è stanziato un credito d’impegno di 290 milioni di franchi.

Art. 5 Referendum Il presente decreto non sottostà a referendum.