FF 2012 5223
Decreto federale sulla politica familiare
Decreto federale sulla politica familiare
del 15 giugno 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 10 novembre 20111; visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 20122, decreta:
I La Costituzione federale3 è modificata come segue:
Art. 115a Politica familiare 1 Nell’adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. 2 La Confederazione e i Cantoni promuovono la conciliabilità tra la famiglia e l’esercizio di un’attività lucrativa o la formazione. I Cantoni provvedono in particolare a un’offerta appropriata di strutture diurne complementari alla famiglia e parascolastiche. 3 Se gli sforzi compiuti dai Cantoni o da terzi non sono sufficienti, la Confederazione stabilisce i principi applicabili alla promozione della conciliabilità tra la famiglia e l’esercizio di un’attività lucrativa o la formazione.
Art. 116 cpv. 1 e 2