FF 2013 695
Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia
Decreto federale Disegno che approva l’Accordo tra la Svizzera, l’Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 20132, decreta:
Art. 1 1 L’Accordo del 4 giugno 20123 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il Consiglio federale può stipulare convenzioni relative all’istituzione di centri comuni per lo scambio d’informazioni e per l’assistenza delle autorità preposte alla sicurezza conformemente all’articolo 32 dell’Accordo.
Art. 3 La legge federale del 7 ottobre 19944 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione è modificata come segue:
Titolo Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati
Ingresso visti gli articoli 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale5,
Approvazione dell’Accordo tra la Svizzera, l’Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia. DF
Art. 1, rubrica Uffici centrali
Art. 6a Centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati 1 La Confederazione può partecipare all'istituzione di centri comuni di cooperazione di polizia e doganale situati sul territorio di una delle Parti contraenti in prossimità della frontiera comune. 2 Coordina la gestione e l’esercizio della parte svizzera di tali centri.
3 Il Consiglio federale può convenire con i Cantoni l’organizzazione comune dei centri, l’esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento.
Art. 4 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge federale di cui all’articolo 3.