FF 2013 7443
Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa
Legge federale Progetto sulla riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 122 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 6 settembre 20132; visto il parere del Consiglio federale del …3, decreta:
Art. 1 Scopo La presente legge intende rendere giustizia alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.
Art. 2 Campo d’applicazione La presente legge si applica alle persone internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa emanata da un’autorità cantonale o comunale in applicazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile in vigore in Svizzera prima del 1° gennaio 1981.
Art. 3 Riconoscimento del torto inflitto 1 Nell’otticaodierna numerosi internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa prima del 1° gennaio 1981 sono da ritenersi: a. disposti a torto, oppure b. attuati con modalità tali da costituire un torto. 2 Un torto si ritiene inflitto alle persone il cui internamento amministrativo è stato disposto senza rispettare i requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981, segnatamente alle persone collocate in un penitenziario senza l’emanazione di una sentenza penale.
Art. 4 Esclusione di pretese finanziarie Il riconoscimento del torto in virtù della presente legge non dà diritto a risarcimento del danno, a indennità a titolo di riparazione morale o ad altre prestazioni finanziarie.
3 Sarà pubblicato nel FF successivamente.
Riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa. LF
Art. 5 Rielaborazione scientifica degli eventi 1 Il Consiglio federale provvede alla rielaborazione scientifica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa tenendo conto di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altre forme di affidamento al di fuori del contesto familiare. 2 A tal fine, incarica una commissione d’esperti indipendente e interdisciplinare.
3 I risultati delle indagini sono pubblicati. Per la pubblicazione, i dati personali sono anonimizzati.
Minoranza (Schwander, Brand, Egloff, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Stamm)
Art. 5 Rielaborazione storica degli eventi 1 Il Consiglio federale provvede alla rielaborazione storica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa. A tal fine, incarica una commissione d’esperti indipendente e interdisciplinare. 2 I risultati delle indagini sono pubblicati. Per la pubblicazione, i dati personali sono anonimizzati.
Art. 6 Archiviazione 1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti gli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa. 2 Dette autorità non possono servirsi di tali atti per emanare decisioni a danno delle persone interessate. 3 Il termine di protezione degli atti è di ottanta anni.
Art. 7 Diritto di consultazione degli atti 1 Hanno diritto di accedere in modo semplice e gratuito agli atti che le riguardano le persone che sono state internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, i rispettivi familiari. 2 Le persone che si occupano della rielaborazione scientifica degli eventi hanno il diritto di consultare gli atti, sempreché l’adempimento del mandato lo richieda.
Art. 8 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.